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Il Segreto Professionale

Per quanto attiene le professioni non regolamentate si ritiene che il professionista, anche per quest’ultima espressa previsione, sia tenuto al rispetto delle buone pratiche professionali a cui deve attenersi il libero professionista, quindi anche al segreto professionale, sia perché previsto dal Codice Deontologico della Associazione di categoria professionale al quale è iscritto, sia in virtù del contratto di prestazione professionale con il proprio cliente che espressamente lo pattuisca, sia nel caso in cui il professionista non sia iscritto ad una Associazione di categoria professionale e/o non abbia previsto espressamente l’obbligo del segreto professionale.

Ne consegue, quindi, che anche i professionisti che esercitano una professione non regolamentate e non organizzate in Ordini o Collegi siano tenuti al segreto professionale e che alla violazione consegua una responsabilità penale e, laddove il professionista sia iscritto ad una Associazione di Categoria Professionale, anche ad una sanzione disciplinare prevista dal Codice Deontologico e dai regolamenti interni dell’Associazione stessa.

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Avv. Francesco Alagna

Consulente legale AIPO