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ATTIVITÀ DI MASSAGGIO RIVOLTO AL BENESSERE DELLA PERSONA

Cosa sapere per
svolgere l’attività di massaggio

Aipo per tutte le attività di massaggio rivolte al benessere della persona si rifà alle sequenti risoluzioni del MISE
(Ministero dello Sviluppo Economico)

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016

La risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 chiarisce che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013

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Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015

La risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 reca chiarimenti in merito all’attività di massaggi rivolti al benessere della persona.
Nello specifico ribadisce che le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere”, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali

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